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L’art. 13-ter c. 7 del D.L. n. 145/2023, introduce nuove norme di sicurezza riguardanti tutte le unità immobiliari. Tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. Art. 13 c. 9 La violazione dell’obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e estintori comporta la sanzione pecuniaria da 600 a 6000 euro per ciascuna violazione accertata.
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Ultimo aggiornamento: 05-03-2024, 09:47